Art. 23.
(Relazione annuale).

      1. Il difensore civico nazionale, raccolte le opportune informazioni dai difensori civici regionali e locali, redige e trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio

 

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dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione sull'attività complessivamente svolta con riferimento agli accertamenti espletati su richiesta o d'ufficio, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi od organizzativi ritenuti utili o necessari.
      2. In casi di particolare gravità ed urgenza il difensore civico può presentare una relazione straordinaria.
      3. Ciascuna Camera esamina e discute la relazione annuale del difensore civico, secondo le norme del proprio Regolamento.
      4. Le Commissioni parlamentari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
      5. Le modalità relative alle relazioni dei difensori civici regionali e locali sono stabilite rispettivamente con legge regionale e con regolamento provinciale o comunale.